Porto d’armi per uso sportivo: come richiederlo

Prerequisiti e iter per effettuare la richiesta per il porto d’armi per uso sportivo

Cosa si può fare con il porto d’armi per uso sportivo?

Con questa licenza qualsiasi appassionato di armi riceve il diritto all’acquisto di massimo 3 armi catalogate comuni, massimo 6 armi catalogate sportive ed infinite armi da caccia.

Il possessore ha inoltre la possibilità di acquistare al massimo 200 colpi per le armi comuni o sportive (corte e lunghe) ed infinite munizioni da caccia.

Chiunque intenda praticare il tiro ludico o sportivo, iscrivendosi ad un poligono qualificato, può trasportare le proprie armi dal proprio luogo di residenza al campo di tiro e viceversa.

L’iter da seguire per inoltrare la richiesta è il seguente:

  1. Assicurarsi di avere 2 marche da bollo da € 16, una delle quali va applicata alla richiesta, mentre la seconda va sulla licenza.
  2. Bisogna avere il Certificato di idoneità psico fisica che si può conseguire effettuando una visita medica presso le ASL o da un altro ente competente.
  3. Effettuare un versamento di € 1,27 (per sostenere il costo del libretto cartaceo) sul cc indicato dalla Questura.
  4. Consegnare alla Questura di competenza 2 foto recenti formato fototessera a capo scoperto e a mezzo busto.
  5. Consegnare sempre alla questura di competenza la documentazione che attesta l’idoneità al maneggio delle armi.In questo caso se il soggetto richiedente ha già prestato servizio presso le Forze dell’ordine, e quindi ha già ottenuto l’abilità al maneggio delle armi, non deve far altro che comunicarlo agli organi competenti.Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia mai prestato alcun tipo di servizio militare, deve procedere con l’iscrizione presso una sezione di tiro a segno nazionale, frequentando un corso con conseguente rilascio di abilità al maneggio delle armi.
  6. Consegnare alla questura una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
    – di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    – le generalità delle persone conviventi;
    – di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”.